Art. 4.
(Comitato parlamentare per la sicurezza).

      1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della lealtà costituzionali dell'attività della Direzione generale del SIS, dell'AE e dell'AI spetta ad un Comitato parlamentare per la sicurezza, costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati, con criterio proporzionale, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di ogni comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della proposta di nomina del Direttore generale del SIS e dei direttori dell'AE e dell'AI.
      3. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle informazioni per la sicurezza ed i membri del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Al medesimo fine, il Comitato parlamentare può altresì disporre, previa comunicazione al Ministro delle informazioni per la sicurezza, l'audizione del Direttore generale del SIS e dei direttori dell'AE e dell'AI. Il Comitato parlamentare esprime parere sul bilancio degli organismi informativi.
      4. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e i risultati ottenuti. Il Governo trasmette altresì ogni sei

 

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mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono anche comunicati al Comitato parlamentare tutti i regolamenti emanati in attuazione della presente legge.
      5. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle particolari operazioni concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri dannosa per la sicurezza della Repubblica.
      6. Il Comitato parlamentare esercita altresì le altre attribuzioni conseguenti alle comunicazioni e informative previste dagli articoli 10, comma 5, 16, comma 4, 27, comma 2 e comma 3, lettera f), 33, comma 4, 40, comma 3, e 49, comma 1. Il Comitato parlamentare può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale di cui all'articolo 10, comma 2.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri segnala al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui ai commi 4, 5 e 6.
      8. Ove il Comitato parlamentare, deliberando a maggioranza, ritenga di acquisire ugualmente le informazioni, ne fa espressa richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità e le cautele necessarie per la comunicazione o la trasmissione di atti o documenti.
      9. Fuori dai casi previsti dai commi 7 e 8, quando la trasmissione al Comitato parlamentare di atti e documenti o la comunicazione di notizie e informazioni comporta la violazione del segreto di Stato, questo può essere opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto
 

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di Stato fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte dirette a ledere gli stessi interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a tutelare.
      10. Quando il Comitato parlamentare accerta gravi deviazioni nell'applicazione dei princìpi e delle regole contenuti nella presente legge, deliberando a maggioranza, può chiedere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di essere nominato Commissione d'inchiesta, a norma dell'articolo 82 della Costituzione. In ogni caso riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato parlamentare può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo, che ha l'obbligo di una motivata risposta nel più breve termine possibile. Il Comitato parlamentare può altresì trasmettere relazioni alle Camere, previo invio al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esame ai fini della eventuale opposizione del segreto di Stato.
      11. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
      12. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato parlamentare, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione d'indagine a norma del rispettivo regolamento. La violazione del segreto, accertato dalla commissione d'indagine, costituisce, per il responsabile, causa di decadenza dal mandato per la legislatura in corso e di ineleggibilità per la legislatura successiva, da dichiarare secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
      13. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell'accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta l'indagine di cui al comma 12. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.
 

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